Gli strumenti ADR

Strumenti alternativi alla giustizia ordinaria

In presenza di una controversia, che verta su diritti disponibili, o se previsto dalla legge, in limitati casi, anche su diritti indisponibili, è opportuno valutare la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la sua risoluzione. 

Tali strumenti possono garantire una soluzione più rapida, talvolta meno costosa e sicuramente con formalità ridotte, mantenendo comunque professionalità nella conduzione della vertenza.

Inoltre, questi strumenti possono, in molti casi,  evitare fratture definitive e portare ad un riequilibrio nelle posizioni delle parti nonchè ad una riduzione delle tensioni anche in funzione del mantenimento di buoni rapporti con altri soggetti.

Primo strumento è la NEGOZIAZIONE, consistente in un tentativo, che le parti pongono in essere - direttamente - senza l'intervento di un terzo, per trovare, con reciproca soddisfazione, a fronte di reciproche concessioni, una via d'uscita alla controversia insorta.

Le parti possono comunque farsi assistere da professionisti di loro fiducia per la stesura corretta del contratto che conterrà gli accordi raggiunti.

In quanto contratto l'accordo avrà forza di legge fra le parti e, in caso di mancato adempimento degli accordi definiti, sarà possibile adire l'Autorità Giudiziaria.

Seconda possibilità è la CONCILIAZIONE che si avvale di un soggetto terzo, imparziale, autorevole e professionalmente competente cui le parti si rivolgono e che si attiva per favorire un accordo fra le parti stesse, accordo che possa condurre al reciproco soddisfacimento dei bisogni con contestuale automatico venir meno della controversia.

La Conciliazione, risolvendo all'origine la controversia, aiuta il raggiungimento di un nuovo equilibrio fra le parti, tendenzialmente più stabile.

Anche la conciliazione sfocia, formalmente, nella stesura di un verbale che ha natura contrattuale, salvi alcuni casi, come ad esempio la conciliazione raggiunta presso organi riconosciuti dalla legge, come le CCIAA, nei quali il verbale assume valore di titolo esecutivo.

In entrambi gli istituti la soluzione non è dunque imposta da un soggetto terzo ma viene conseguita attraverso la volontaria adesione delle parti.

La procedura più complessa e che più si avvicina alla soluzione giudiziale è l'ARBITRATO.

La risoluzione della vertenza è, in questo caso, deferita ad un arbitro o ad un collegio arbitrale scelto dalle parti (con alcune eccezioni previste dalla legge; es. in ambito societario), che decide con un provvedimento d'autorità.

La decisione potrà basarsi, a scelta delle parti, su diritto o su equità; la procedura potrà essere di 2 tipi: RITUALE, cioè con le regole del processo civile, o IRRITUALE, cioè senza particolari formalità.

La scelta della procedura influenza gli esiti ottenibili in quanto la decisione (lodo) in caso di arbitrato rituale potrà avere, esperite le formalità previste dalla legge, valore di sentenza; mentre in caso di arbitrato irrituale avrà valore di contratto fra le parti come i verbali di negoziazione e di conciliazione degli altri istituti.