Sabato 19 dicembre 2009
Con la sentenza n. 25270 del 1° dicembre 2009 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che possa configurarsi una responsabilità professionale del notaio, ogniqualvolta le parti dell'atto lo abbiano esonerato, anche solo verbalmente, dall'effettuare le visure catastali e le ispezioni ipotecarie relative all'immobile oggetto dell'atto stesso. Pertanto le parti, che hanno concordemente richiesto di non procedere ai suddetti accertamenti prima della stipula del contratto, non possono poi lamentare la violazione dell'obbligo di diligenza qualificata, sancito dall'art. 1176, secondo comma, c.c., nei confronti del notaio rogante.