Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.).
A tale proposito è opportuno rilevare che secondo il disposto dell'art. 1061 c.c. è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per "destinatio pater familias" anche per usucapione, cioè, per l'effetto del possesso protratto per un certo periodo di tempo.Sono servitù apparenti quelle che presentano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Nel caso in oggetto potrebbe in ipotesi configurarsi l'esistenza di una servitù apparente solo qualora sul fondo in questione siano presenti segni visibili di opere di natura permanente "l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione e destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro. La visibilità delle opere integra un elemento obiettivo che non può essere sostituito dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere né da segni esteriori che, pur lasciando supporre l'esistenza di opere, non siano idonee a rivelare la concreta situazione e lo stato di asseveramento tra i due fondi" (Cass. Civ. Sent. nn. 1043/01, 5020/96 e 3556/95).
Per meglio chiarire il concetto, una servitù di passaggio si considera apparente quando sul fondo servente vi sia la presenza di un sentiero (anche soltanto naturale) che indichi il calpestio del soggetto che ne fruisce.L'usucapione si produce, automaticamente, per effetto del mero verificarsi delle condizioni fissate dalla legge per cui, l'eventuale pronuncia giudiziale di riconoscimento della stessa, sortisce un'efficacia meramente dichiarativa.
L'usucapione si fonda su due elementi indefettibili, il possesso ed il tempo. Il possesso è l'istituto che descrive l'esercizio da parte di un soggetto di un potere di dominazione su di una cosa. In particolare, il requisito in esame presuppone l'animus possidendi, cioè la volontà da parte del soggetto di esercitare sul bene i poteri tipici del proprietario ovvero, come nel caso che qui interessa, del titolare di un diritto reale di godimento. Il possesso del bene, per poter condurre all'usucapione, non deve essere né clandestino né violento, bensì pubblico. Il possesso, inoltre, deve essere inequivoco, ossia, certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di esercitare un potere di dominazione sulla cosa. Il secondo fattore è quello temporale: l'usucapione si perfeziona quando il possesso del bene sia continuo ed ininterrotto nel tempo. In particolare, il possesso si considera continuo quando viene esercitato con regolarità e, non soltanto, in modo occasionale.