La posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni. Ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 609 quater c.p.( Atti sessuali con minorenne) in concorso con l'autore del reato, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 c.p., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni. In caso di abusi sessuali commessi su minori, il genitore il quale ne sia a conoscenza e nulla faccia per opporvisi, ben può essere anch'egli ritenuto responsabile del reato, in base al principio secondo il quale non impedire un evento che si abbia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, attesa la riconducibilità di un tale obbligo, nella specie, ai doveri di tutela della prole posti a carico dei genitori dall'art. 147 c.c. Si riporta di seguito l'art. 609 quater c.p.
[I]. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia,con quest'ultimo,una relazione di convivenza .
[II]. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
[III]. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
[IV]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
[V]. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.)