I libretti di deposito a risparmio al portatore sono di regola definiti come titoli di credito al portatore e come tali sono riconducibili alla disciplina generale dettata dagli artt. 2003 e segg. del Codice Civile.
Il libretto al portatore con l'indicazione di un nome ha bensì l'apparenza esteriore della nominatività, ma, poiché tale indicazione non è volta a individuare il titolare del credito, in quanto si riconnette a finalità di evidenziazione contabile o di promemoria, essa non influisce sulla struttura del documento (art. 1836cc 2°comma).
Ne consegue che nei libretti di risparmio al portatore, in quanto titoli di credito, il diritto si incorpora nel documento.
A sostegno di ciò si rammenta che il rilascio di un duplicato del libretto, estingue i diritti del possessore del libretto ammortato nei confronti della banca emittente.
Si può dire inoltre che tale diritto è autonomo nel senso che non sono opponibili al portatore le eccezioni personali concernenti i precedenti possessori e il depositante (art. 1993 c.c.).
Possiede inoltre il requisito della letteralità, proprio di ogni titolo di credito,in quanto i versamenti e i prelevamenti annotati sul libretto fanno piena prova contro la banca (art.1835 c.c. 2°comma).
Inoltre, le stesse clausole contrattuali delle banche richiamano quanto previsto dall'art.1997 c.c. sull'efficacia dei vincoli sul credito, in virtù del quale il credito risultante dal libretto non può essere sottoposto a sequestro o a pignoramento presso la banca emittente, dovendosi agire materialmente sul titolo (libretto).
A ulteriore conferma, è qui utile richiamare le recenti disposizioni del d.lgs del 21 novembre 2007 n°231 relativo all'antiriciclaggio, con il quale sono state introdotte norme per la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, entrate in vigore il 30 aprile 2008.
Tale decreto all'art.49 detta le seguenti prescrizioni :
- E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5000 Euro. .... Omissis....
- I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5000 Euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.....Omissis....
- qualora sia effettuato il trasferimento di un libretto a risparmio di qualsiasi importo, il cedente dovrà comunicare alla Banca o a Poste Italiane S.P.A. nel caso di libretto postale, entro 30 giorni i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento
L'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate, deve essere segnalata da parte delle banche o delle Poste Italiane S.P.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le novità segnalate, sono di tale importanza che è qui opportuno rilevare, nonostante si stia parlando di libretti a risparmio, che il decreto in argomento riguarda anche gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari,i vaglia postali e cambiari. In particolare è bene sapere quanto segue:
- i moduli di assegni bancari e postali vengono rilasciati già muniti della clausola" non trasferibile "; gli assegni in forma libera sono rilasciati solo su richiesta del cliente;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'ndicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile";
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente a una banca o a Poste Italiane S.P.A;
- gli assegni circolari,vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile";
- il rilascio di assegni circolari,vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5000 euro può essere richiesto,per iscritto,dal cliente senza la clausola "non trasferibile";
- per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vagli postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente,a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità,il codice fiscale del girante;