Nella moderna economia, i depositi in denaro, ma più comunemente noti come depositi bancari, costituiscono la più importante fra le operazioni delle banche, in quanto attraverso di essi, nelle diverse forme in uso, esse realizzano la prima fase di quell'opera di intermediazione creditizia che caratterizza la loro attività.
La dizione normativa recata dall'art.10 del d.lgs 1° settembre 1993 n°385 ( Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) definisce la nozione di attività bancaria individuandone gli elementi costitutivi ed i caratteri che ne qualificano l'essenza :
1 - La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d ‘impresa.
2 - L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3 - Le banche esercitano,oltre all'attività bancaria,ogni altra attività Finanziaria,secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Le forme che nella pratica assumono i depositi bancari, si possono ricondurre a due tipi a seconda che i valori affidati alla banca vengano o meno usati dalla stessa.
Al deposito ad uso, o di denaro, si contrappone il deposito a custodia, o a dossier, e la disciplina legislativa delle due figure è riconducibile rispettivamente agli artt. 1834 e 1838 del c.c.
La facoltà di usare il denaro oggetto del deposito non è che l'effetto del passaggio della proprietà del denaro depositato presso la Banca, la quale si assume l'obbligo di restituire la stessa quantità; il deposito nelle forme a custodia, o dossier, presuppone invece l'obbligo di conservare e restituire le medesime cose depositate.