La questione pregiudiziale che si pone nel nostro caso è individuare se il sito web possa essere in astratto oggetto di tutela da parte della legge sul diritto di autore, pur non avendo il legislatore espressamente contemplato in quella normativa il sito web o l'opera multimediale tra le esemplificazioni delle opere protette indicate dall'art. 2 l.d.a.
Il sito web, per sua natura, è costituito da un insieme di elementi che di per sé costituiscono opere dell'ingegno; infatti, anche nel caso di specie, il sito web (omissis) è costituito da testi, immagini, elementi grafici, codice, software , che coesistono e sono combinati in un unico prodotto.
La consultazione dell'opera in questione è permessa da un software detto Browser di navigazione, che interpreta il linguaggio con cui è stato realizzato il sito e ne permette la visualizzazione in pagine all'utente.
Proprio in considerazione della pluralità di elementi che costituiscono il sito web, occorre distinguere se nel caso di specie tale opera possa essere qualificata come opera collettiva ai sensi dell'art. 3 l.d.a. ovvero come opera comune ai sensi dell'art. 10 l.d.a.
Nell'ipotesi in cui l'opera sia il risultato del contributo indistinguibile ed inscindibile di più soggetti, il diritto d'autore appartiene, in comune, a tutti i coautori (art. 10 l.d.a.) e risulta pertanto applicabile la normativa sulla comunione di cui agli art. 1100 C.C. e ss., mentre, se l'opera è costituita "dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine", i diritti spettano al coordinatore dell'opera "indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di Autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte" ( artt. 3 e 7 l.d.a.).
In relazione al fatto che la realizzazione del sito nel suo complesso viene attribuita ad unico soggetto giuridico, la società produttrice, che è in buona sostanza "l'assemblatore e coordinatore dell'opera", cioè il soggetto che ha reso possibile la coesistenza delle diverse parti (codice, grafica, foto, testi) in un unica "opera", a questa spetterà la tutela del diritto d'autore dell'opera collettiva.
Si esclude l'applicabilità dell'art. 10 l.d.a., in quanto il contributo dei soggetti è scindibile e distinguibile (autore della grafica, autore delle foto, autore del codice,etc.).
Pertanto, sotto il profilo della legittimazione attiva in un eventuale procedimento giudiziario in cui potrebbe essere richiesto di accertare e dichiarare eventuali violazioni del diritto d'Autore sull'intera opera, trattandosi di opera collettiva ai sensi dell'art. 3 l.d.a., questa spetterà alla società produttrice, salvo comunque ed impregiudicato il diritto d'autore sulle singole opere o parti di opere della composizione, per i rispettivi autori.
Sul piano contenutistico, la dottrina, nel tempo, ha cercato di ricondurre l'opera multimediale (sito web, dvd multimediale, et alia) a generi di opere diversi fra loro, al fine di estendervi in via analogica la tutela prevista dalla legge 633/41.
L'opera multimediale è stata accostata di volta in volta alla categoria prevista dall'art. 2 n. 8 l.d.a. programmi per elaboratore, in considerazione del fatto che la creazione di un sito web o di un'opera multimediale presuppone un'attività di programmazione prevalente rispetto alle altre attività, ovvero alla categoria delle banche di dati (art. 2 n. 9 l.d.a.).
Pare più accreditata, tuttavia, la teoria secondo la quale le singole parti che compongono l'opera godono di tutela autonoma; a titolo esemplificativo, la grafica di un sito (layout), pur non rientrando nelle categorie tipiche di opere dell'ingegno previste dall'art. 2 l.d.a., se originale, è meritevole di tutela al pari di qualsiasi altra immagine artistica compresa nella elencazione dell'art. 2 l.d.a.
Da quanto precede emerge con sufficiente sicurezza che, a prescindere dalla riconduzione del sito web ad una piuttosto che ad un'altra categoria prevista dalla legge sul diritto di autore, in astratto il sito Internet risulta essere tutelato dalla legge sul diritto di autore; occorre ricordare, però, che in concreto il presupposto per ritenere applicabile la predetta legge è rappresentato dall'esistenza di un'opera dell'ingegno caratterizzata da originalità e novità oggettiva (c.d. «creatività»), presupposti che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione sono integrati anche in presenza di un livello minimo di creatività, che deve essere, tuttavia, sempre presente.