La nullità di un contratto comporta il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti. Il contratto nullo viene considerato alla stessa stregua di un contratto mai venuto ad esistenza.
Proprio per le gravi conseguenze che possono scaturire dalla nullità di un contratto, il legislatore ha disciplinato in modo tassativo i casi in cui il contratto può definirsi nullo:
a) quando è contrario a norme imperative;
b) quando non presenta uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c.: 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità;
c) quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.);
d) quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);
e) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero stipulato senza quella parte del suo contenuto (Vedi in tal senso la norma di cui all'art. 1419 c.c.). La nullità di singole clausole non importa, però, la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
La nullità del negozio giuridico può essere fatta valere da chiunque vi abbia e può essere rilevata d'ufficio, anche, dal giudice (art. 1421 c.c.).
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, eccetto i seguenti casi:
- decorso del tempo ed effetti correlati all'usucapione;
- decorso del tempo ed effetti correlati alla prescrizione delle azioni di ripetizione.
Nel caso in cui un contratto sia nullo, i contraenti non possono decidere di convalidarlo, ad eccezione del caso non sia la legge a disporre diversamente (art. 1423 c.c.).
Secondo quanto disposto dall'art. 1424 c.c., un contratto nullo può essere convertito in un contratto diverso, qualora ne contenga i requisiti di sostanza e di forma e debba ritenersi, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, che i contraenti lo avrebbero concordemente stipulato se avessero conosciuto la nullità di quello originario.