In particolare è stato introdotto il principio per cui la applicazione del malus potrà aversi solo in caso di responsabilità "principale" nella determinazione di un sinistro.
Ciò significa che, in caso di sinistri fra due veicoli sarà possibile applicare la variazione peggiorativa della classe solo se la responsabilità attribuita sarà superiore al 50%.
In caso di sinistri a più veicoli, invece, il malus scatterà al responsabile "prevalente", cioè, ad esempio, a carico del soggetto con una quota di responsabilità maggiore rispetto agli altri protagonisti dello stesso evento (per esempio: sinistro a 3 veicoli responsabilità di A 40% ; B 30%, C 30% il malus verrà addebitato al solo conducente A).
Nell'ipotesi poi di una responsabiltà paritetica fra più d'uno dei veicoli coinvolti il malus non scatterà per nessuno.
Di fatto, in presenza di un responsabile principale le eventuali responsabilità minoritarie non verranno riportate sull'attestato di rischio ma verranno "dimenticate" dal sistema e il contratto potrà godere del relativo "bonus"
Non così per i responsabili paritari( quei casi cioè in cui nessun malus è già scattato al primo sinistro).
Infatti, per questi casi,. si prevede la creazione di un "contatore" all'interno del quale verranno cumulate le quote di responsabiltà di una stesso veicolo e se, nel periodo di 5 anni, nel contatore la responsabilità cumulata dovesse superare la soglia del 51%, tornerebbe a scattare la penalizzazione della classe di merito.
Alcuni esempi possono precisare meglio:
- Sinistro a 2 veicoli : A resp. 50% - B resp. 50%
Nessun malus , ma inserimento delle resp nel contatore. Se nei successivi 5 anni verrà addabitata un'altra quota di responsabilità , allora scatterà il malus.
- Sinistro a 3 veicoli: resp. A 40%; B 30%; C 30 %
A avrà applicazione del malus, B e C ne usciranno senza alcuna indicazione sull'attestato di rischio.
- Sinistro a 3 veicoli: resp A 40%; B 40%,; C 20%
Non si avrà nessun malus; A e B avranno memorizzata la percentuale di responsabilità nel rispettivo "contatore" dell'attestato di rischio e se nei 5 anni dovessero avere altri sinistri tali da portare la percentuale a superare il 50%, si vedranno applicare l'evoluzione della classe.