La Suprema corte ha confermato che la prova in ordine allo stato di bisogno personale incombe sul coniuge che nel giudizio di divorzio formula la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile.
La suddetta prova però, non deve essere necessariamente fornita in modo specifico, essendo sufficiente che venga desunta implicitamente dalle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria.
Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto provata la mancanza di mezzi adeguati in capo al coniuge che aveva domandato il riconoscimento dell'assegno, anche se era emerso che la medesima svolgeva attività lavorativa presso il negozio gestito dalla madre.
La S.C. ha così motivato : “trattandosi di prestazioni compiute in favore della madre, non viene meno la presunzione di gratuità che caratterizza prestazioni del genere in quanto normalmente svolte "affectionis vel taenevolentiae causa", ritenendo per presunzione provata l'indigenza del coniuge.