In una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione III n. 20949/2009) la Suprema Corte ha stabilito a favore del pedone che attraversa la strada sulle strisce un diritto assoluto di precedenza, precisando che l'ipotesi del concorso di colpa di esso pedone, ai sensi dell'art. 2054 c.c., ha un carattere del tutto eccezionale e si verifica solo nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e straordinaria che abbia indotto l'automobilista all'investimento malgrado l'adozione di ogni accorgimento prudenziale. La Corte, nella predetta sentenza, che elabora un principio innovativo rispetto a precedenti giurisprudenziali, ha escluso che costituisca un fatto straordinario ed imprevedibile l'attraversamento frettoloso ed “a testa bassa”, con ciò ribadendo che il diritto di precedenza del pedone si atteggia con ancora maggior rigore in caso di attraversamento sulle strisce e che in ogni caso spetta all'automobilista di adottare la giusta condotta sol che si avveda della presenza di un pedone in prossimità dell'attraversamento il quale mostri un comportamento che lasci presumere che stia per avvalersi del strisce pedonali. In altre parole spetta all'automobilista moderare la velocità in corrispondenza delle strisce pedonali, rallentando fino a fermarsi al fine di dare piena attuazione agli articoli 190 e 141 del Codice della Strada e mantenendo una condotta ancora più prudente in caso di non piena visibilità.