Fusione e scissione di società per azioni: è possibile rinunciare alla relazione dell'esperto prevista dall'art.2501-sexies C.C, con il consenso unanime dei soci.

Questa è la recente novità, volta alla semplificazione delle operazioni di fusione e scissione societaria, introdotta con il Decreto Legislativo 13 ottobre 2009, n. 147 , che ha recepito la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio in relazione all'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

Segue il testo del decreto legislativo n.147/2009

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile

1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:

    «La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».

2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.

Art. 2.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.

 

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