Segue il testo del decreto legislativo n.147/2009
Art. 1.
Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile
1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».
2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.
Art. 2.
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.