Com’è noto, la legge n. 54/2006 ha apportato profonde e radicali modifiche all’istituto dell’affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio dei coniugi.
Prima della riforma, in caso di separazione, la regola generale era quella dell’affidamento esclusivo ad uno dei coniugi (nella quasi totalità delle occasioni alla madre), con diritto dell’altro coniuge a “visitare” il figlio nei giorni e negli orari prestabiliti.
Spesso, in caso di attriti e litigi tra i coniugi, si veniva a creare una forte conflittualità tra gli stessi, conflittualità che innegabilmente si ripercuoteva negativamente sui figli.
Al fine di ovviare a questo e a numerosi altri problemi, il Legislatore interveniva in materia stabilendo - con la summenzionata legge n. 54/2006 - quale regola generale l’affidamento congiunto dei minori in capo ad entrambi i genitori (art. 155, comma II, c.c.).
Tuttavia l’istituto dell’affidamento esclusivo non è stato del tutto cancellato, ma bensì trasfuso nel nuovo art. 155 bis c.c., laddove si prevede espressamente che il Giudice possa disporre “l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.
Orbene, oggi l’affidamento esclusivo è quindi istituto di carattere residuale, che può essere disposto dal Giudice qualora non sia possibile l’affidamento congiunto – perché contrario all’interesse del minore - e con provvedimento motivato.
Dopo oltre tre anni dall’entrata in vigore della riforma, è possibile rilevare come tale istituto non sia affatto scomparso ma, al contrario, ancora oggi utilizzato nelle Corti italiane.
A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcune pronunce giurisprudenziali che delineano la (nuova) casistica in cui è possibile disporre l’affidamento esclusivo.
L’affidamento esclusivo potrà essere quindi disposto in caso di:
1) DISINTERESSE DI UNO DEI CONIUGI (Tribunale di Catania, 05 maggio 2006): è contrario all’interesse dei minori l’affidamento al padre che abbia manifestato, in sede di udienza presidenziale, la propria indifferenza all’ipotesi di affidamento della prole anche in suo favore;
2) OBIETTIVA LONTANANZA DI UN GENITORE (Tribunale di Catania, 01 giugno 2006 nonché Corte d’Appello di Roma, Sezione per i minorenni, 7-30 novembre 2006 e Tribunale di Napoli, 13 febbraio 2007);
3) STATO DETENTIVO DI UN CONIUGE (Tribunale di Catania, 18 maggio 2006): non può trovare accoglimento la domanda di affidamento congiunto avanzata dal genitore detenuto per episodi di violenza nei confronti della moglie;
4) REITERATA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO (Tribunale di Catania, decreto 14 gennaio 2007): la ostinata violazione degli obblighi di mantenimento della prole da parte di uno dei genitori non può non refluire sulla violazione del più ampio dovere di cura del minore;
5) GRAVE TRASCURATEZZA NEI CONFRONTI DELLA PROLE E PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA (Tribunale di Bari, 18 gennaio 2008): l’atteggiamento di grave trascuratezza nei confronti della prole e i problemi con la giustizia (nel caso di specie, possesso di sostanze stupefacenti) devono ritenersi causa di un prevedibile e grave pregiudizio per il minore, ove tale genitore dovesse essere coinvolto nelle decisioni che riguardano il figlio;
6) DECADENZA (PREGRESSA) DELLA POTESTA’ GENITORIALE (Tribunale di Napoli, Sezione I, 17 gennaio 2007 n. 2807): il Tribunale non può pronunciare l’affidamento condiviso nei confronti di un genitore il quale, per condotta colposa, è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale;
7) PRECARIE CONDIZIONI MENTALI DI UN GENITORE (Tribunale dei Minorenni di Trento, 02 ottobre 2007): il Giudice dovrà disporre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore qualora le precarie condizioni di salute mentale dell’altro possano arrecare pregiudizio al minore stesso;
8) SITUAZIONE DI FORTE CONFLITTUALITA’ TRA I CONIUGI (Tribunale di Napoli, 09 giugno 2006): sarebbe grave errore disporre l’affidamento condiviso sempre e comunque, pur in presenza di una forte conflittualità tra i coniugi.
Come detto, le pronunce sopra riportate (a mero titolo esemplificativo) iniziano a delineare i contorni dell’affidamento esclusivo dei minori in capo ad un solo genitore, affidamento che, giova ripeterlo, può essere disposto unicamente nell’interesse del minore.