Il pieno rispetto per le persone diversamente abili, ovvero portatrici della sindrome di Down, è un traguardo che si sta lentamente e faticosamente raggiungendo nelle società moderne. Dapprima emarginate e poste ai limiti della comunità, e financo “nascoste” agli occhi della stessa, oggigiorno le persone diversamente abili cercano a fatica di ritagliarsi un loro posto tra le persone “normali” e al pari di esse.
Il diversamente abile non è più considerato, dal mondo del diritto, un “malato”, ma un soggetto che deve essere aiutato ad emanciparsi e a vivere appieno la propria vita, godendone fino in fondo di ogni suo aspetto.
Come conciliare quindi l’innegabile necessità di aiuto del diversamente abile con la conseguente compressione dei suoi diritti?
Fino a che punto può un Giudice comprimere e sacrificare i diritti del diversamente abile per il suo bene?
Occorre ricordare come il Legislatore abbia apportato una profonda innovazione sul punto, introducendo ex novo la figura dell’amministratore di sostegno (art. 404 e ss. C.C.). Tale istituto mira infatti a garantire alle persone sprovviste, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle proprie funzioni di vita quotidiana, un valido aiuto con la minore compressione possibile della capacità di agire.
L’amministrazione di sostegno, per volontà legislativa e per prassi giurisprudenziale (cfr. Corte Cost., 09/12/2005 n. 440, Cass., 12/06/2006 n. 13584), ha sostituito i vecchi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, ormai destinati ad operare come extrema ratio solo in caso di (comprovata e dimostrata) necessità di protezione dell’infermo di mente.
L’amministratore di sostegno – scelto nell’esclusivo interesse del beneficiario, art. 408 C.C. – non si sostituisce al diversamente abile, ma lo affianca nelle sue scelte e lo aiuta a scegliere il meglio per sé stesso.
Risulta poi pienamente operante nel nostro ordinamento la Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 (così definite dall’art. 1: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali), ratificata dall’Italia con legge 03/03/2009 n. 18, artt. 1 e 2. La convenzione in esame si prefigge di tutelare i diritti delle persone diversamente abili, riconoscendo l’importanza dell’autonomia di questi soggetti e “della (loro) libertà di compiere le proprie scelte”.
In sintesi il Giudice, nell’adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela del diversamente abile, deve a) proporzionare la misura alle condizioni della persona e b) applicare la misura per il più breve tempo possibile.
In quest’ottica, non si può non salutare con favore il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese del 06/19/2009 (nella persona del Magistrato Dott. Giuseppe Buffone), provvedimento reso conformemente ai succitati principi.
Al Magistrato varesino veniva sottoposto il ricorso della una madre di una persona maggiorenne diversamente abile, con il quale si chiedeva la nomina dell’amministratore di sostegno (nella persona della madre), onde poter provvedere a porre in essere una serie di attività che la beneficiaria non sarebbe riuscita a svolgere personalmente (stipulare contratti, effettuare operazioni in banca, etc.). La richiesta includeva espressamente la necessità del consenso dell’Amministratore di sostegno in ordine ad un eventuale matrimonio della beneficiaria.
Il Giudice Tutelare, nel proprio decreto, dichiarando aperta e disponendo l’Amministrazione di Sostegno, limitava la stessa tuttavia ad una serie di atti espressamente previsti nel decreto stesso, vuoi con rappresentanza esclusiva ai sensi dell’art. 409, I° co., C.C. (cura dei rapporti con Uffici Pubblici, eventuali adempimenti fiscali/amministrativi nell’interesse della beneficiaria, cura delle attività bancarie), vuoi con assistenza necessaria sempre ai sensi dell’art. 409, I° co., C.C..
Come correttamente argomentato dal Giudicante, la capacità della beneficiaria non poteva essere compressa se non nella misura strettamente necessaria alle sue esigenze, ovvero laddove era palese e chiaro che la beneficiaria non avrebbe potuto operare senza ausilio (ovvero nell’espletamento di attività e nella stipulazione di negozi giuridici di natura prettamente economica).
Ma ciò non avrebbe potuto comportare una limitazione della capacità in ordine ad altri aspetti della vita della beneficiaria.
Ravvisava infatti il Giudice che, sebbene la beneficiaria fosse portatrice di un acclarato ritardo mentale, la stessa risultava assolutamente in grado di relazionarsi con il mondo esterno e con le persone cui era entrata in contatto.
Il Giudice arrivava così a disattendere i risultati della relazione in atti confezionata dalla pedagogista, la quale escludeva che la beneficiaria potesse contrarre matrimonio, ritenendo quest’ultimo assunto non supportato da idonea motivazione.
Si veniva quindi a rompere quell’adagio che vedeva il diversamente abile, in quanto tale, incapace tout court di sposarsi;per il futuro si renderà necessario fornire rigorosa prova dell’eventuale incapacità a contrarre matrimonio.
Così concludeva il Giudice la propria efficace ricostruzione dei fatti: “Gli esiti dell’esame, peraltro, hanno consentito a questo Giudice di verificare il rapporto della beneficiaria con il mondo degli affetti allorché questa, con serena determinazione, sorridendo, ha dichiarato: “Io mi sposo con il mio fidanzato”. S. ha diritto di sposarsi.”.
Un altro passo verso un futuro migliore per i diversamente abili, un altro passo per una società migliore.