Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è stato approvato il regolamento di attuazione dell'Art 146 Cod. Ass.ni in materia di accesso agli atti di sinistro, ponendo così alcune fondamentali certezze in ordine alla possibilità degli utenti di conoscere le carte in base alle quali la Compagnie assicurative determinano i risarcimenti.Premesso che il regolamento è entrato in vigore in data 24/12/2008 e che (Art.2) titolari del diritto di accesso sono i contraenti, gli assicurati e i danneggiati in un sinistro R.C. Auto che abbiano un interesse personale e concreto all'accesso, vengono indicate ,in via non esaustiva, alcune categorie di atti per i quali è possibile ottenere l'accesso.In particolare si precisa che rientrano in tale ambito: i rapporti delle Autorità intervenute, le perizie dei danni materiali e, soprattutto, le perizie medico legali relative alle lesioni riportate dai richiedenti.
Quanto alle perizie su altri soggetti, sono escluse dall'accesso salvo che l'interesse che si intende tutelare con la richiesta sia almeno di pari rango del diritto dell'interessato o che consista in un diritto della personalità o altro diritto inviolabile. (La formulazione pare un po' fumosa e comunque tale da lasciare adito a incertezze e contestazioni).
Ma l'aspetto fondamentale chiarito dal regolamento è (Art.3) quello della decorrenza del diritto di accesso.Infatti, partendo dal disposto dell'art. 146 che parlava di diritto insorgente” a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni”, veniva talora sostenuta l'interpretazione secondo cui fino alla definizione dell'iter di risarcimento il diritto non fosse agibile, procrastinando così in modo significativo e di fatto rendendo ben poco utile per la parte la conoscenza dei dati e delle informazioni contenute negli atti soggetti all'accesso. Spesso all'atto della liquidazione interviene la sottoscrizione di un atto di transazione-liquidazione che riduce di molto,o comunque rende ben più ardua la possibilità pratica di contestare una liquidazione che, alla luce degli atti ottenuti appaia incongrua.
L'art 3 del regolamento precisa invece che il diritto all'accesso sorge dal momento in cui è stata comunicata all’avente diritto la misura della somma offerta per il risarcimento o dal momento in cui sono stati comunicati all’avente diritto i motivi per i quali non si ritiene di fare l’offerta. In assenza di riscontri da parte dell’impresa, la decorrenza è dallo spirare dei termini previsti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni per la formulazione dell’offerta di risarcimento o comunque dallo spirare del 120° giorno successivo alla data di accadimento del sinistro.Come si vede del tutto irrilevante è che la “vertenza risarcitoria” sia o meno definita, sicchè ricevuta una determinata offerta dalla compagnia il danneggiato potrà richiedere gli atti e valutarne la congruità fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di versare la somma offerta entro 15 giorni.E in caso di inerzia dell'assicuratore il decorso dei termini, fonte di sanzioni Isvap per la Compagnia, ma non di vantaggi per il danneggiato, comporta comunque il diritto di conoscere le “carte” dell'altra parte e di poter valutare al meglio il proprio comportamento.Il regolamento precisa che la richiesta di accesso può avvenire con i mezzi abituali (racc. A.R., fax o a mano – non via e-mail) dai quali si ottenga una utile ricevuta, e può essere indirizzata alla sede della compagnia,o all'ufficio sinistri incaricato o all'agenzia presso cui si è concluso il contratto (evidentemente in caso di c.d. Risarcimento diretto) .
L'impresa entro 15 giorni comunica eventuali contestazioni o dà atto del ricevimento della richiesta, comunicando dove e quando l'interessato può prendere visione e se ritiene fare copie (a sue spese) degli atti oggetto di accesso.Comunque la procedura deve chiudersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso.