Interessante novità in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ambito di circolazione dei veicoli.

Sentenza Cassazione S.U. 18 novembre 08 n. 27337

Secondo una Giurisprudenza ormai costante e risalente ad una precedente decisione della Cassazione (Sent 5121 del 10/04/2002), pareva essere assodato che l'interpretazione corretta dell'art. 2947 del C.C. riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli (c.d. RCA Auto/ Natanti), fosse la seguente:

Il diritto si prescrive normalmente in due anni .

Se il fatto che dà origine al diritto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga", questa si applica anche all'azione civile.

"Nulla quaestio" per i fatti costituenti reati perseguibili d'ufficio (es. omicidio colposo); il termine era chiaramente quello più lungo della prescrizione del reato.

Quanto invece ai, ben più frequenti, casi di reato perseguibile a querela, il termine di prescrizione più lungo scattava solo se la querela era effettivamente stata presentata e, in caso contrario la prescrizione interveniva decorso il termine di due anni, non dal fatto ma bensì dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela stessa .

In pratica con una costruzione tipicamente giurisprudenziale si veniva a creare un termine "spurio" di 2 anni e 3 mesi (quelli per la eventuale presentazione di querela) non previsto direttamente dalla legge, ma in effetti chiaramente conoscibile sia dalle parti che dal giudice.

Con la recente sentenza nr 27337 le Sezioni Unite hanno ripreso in mano la materia e indicato una interpretazione più logica e lineare dal punto di vista della coerenza del sistema ma tale da creare qualche problema interpretativo alle parti ed anche ai giudici in sede civile.

Si stabilisce infatti che, come chiaramente indicato dal Codice Civile, ciò che conta non è la procedibilità del reato, legata quella sì alla presentazione di querela, ma la circostanza che il fatto in sè sia considerato dalla legge come reato.

Quindi, querela o meno, spetta al Giudice civile, dice la sentenza, accertare con i mezzi propri, appunto, del giudice civile se il fatto abbia o meno quella configurazione.

E ciò, s'intende, ai soli fini di determineare il corretto termine di prescrizione..

Al di là di qualche incertezza sulla natura di questi mezzi pare di capire che, in presenza di lesioni e di una responsabilità, anche concorsuale, del "reo" il termine di prescrizione dovrebbe sempre essere quello lungo della prescrizione del reato.

Resterebbero fuori i casi di presunzione "ex lege" (art 2054 II co.), per i quali, partendo da una presunzione e non da un accertamento della responsabilità il fatto non dovrebbe poter essere individuato come reato.

Ma certo il confine fra corresponsabilità provata e presunzione di corresponsabilità pare, nella attuazione pratica, alquanto incerto.

Commenti :

Aggiungi un tuo commento

Compila il modulo sottostante per inviare il tuo commento, ti ricordiamo che il tuo indirizzo email non sarà reso pubblico sul sito.