Nuove norme sull’immigrazione illegale

PACCHETTO SICUREZZA – DECRETO MARONI

Il nuovo decreto legge recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", ha apportate numerose modifiche al codice penale e di procedura penale, nonché  modifiche alle disposizioni di legge in materia di immigrazione illegale. Di particolare interesse è la nuova aggravante generica inserita all'art. 61 del codice penale al numero 11 bis della clandestinità prevista  dal pacchetto sicurezza. Oggi per tutti i reati commessi dagli stranieri immigrati illegalmente nel nostro territorio sarà previsto nel capo di imputazione, oltre al reato specifico contestatao, l'aggravante della clandestinità.

Non mancano le polemiche da parte degli avvocati penalisti i quali ritengono che tale norma sia palesemente incostituzionale perché violerebbe il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione il quale prevede il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Mentre le aggravanti previste finora facevano finora riferimento ad atti oggettivi, come i motivi futili o abbietti , la crudeltà o la premeditazione , in questo caso sarebbe presa in considerazione una situazione soggettiva come la clandestinità, che è una irregolarità amministrativa.

Recentemente il giudice  un tribunale torinese ha ritenuto non applicabile la nuova aggravante nel condannare per spaccio di sostanze stupefacenti, due immigrati che si trovavano in una particolare situazione : uno in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, l'altro sposato da un anno e mezzo con una italiana.                                                                                    

Altra innovazione apportata dal pacchetto sicurezza è l'applicazione della pena della reclusione  da 6 mesi a 3 anni per chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato.

La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Le somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni confiscati vengono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

Anche l'art. 235  e l'art. 312 del c.p. sono stati  riformulati prevedendo per il primo: la possibilità per il giudice di poter ordinare l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni; per il secondo: la possibilità per il giudice di ordinare l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti dal titolo I ( delitti contro la personalità dello stato).

Ulteriore novità introdotta dal pacchetto sicurezza è l'inserimento dell'art. 12 bis nel d.lgs 25 luglio 1998 il quale prevede quanto di seguito:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente Testo Unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.

3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l'espulsione dello straniero.

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