Nell'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento si applica l'art. 2054, comma secondo, c.c., in base al quale si presume, fino a prova contraria, la responsabilità in egual misura dei conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponante e tamponato, in considerazione dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, e non del solo conducente dell'ultimo veicolo della colonna.