Sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 03.07.2008, n. 18234.

Nei tamponamenti a catena tra veicoli in movimento non si presume la responsabilità dell'ultimo veicolo in colonna.

Nell'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento si applica l'art. 2054, comma secondo, c.c., in base al quale si presume, fino a prova contraria, la responsabilità in egual misura dei conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponante e tamponato, in considerazione dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, e non del solo conducente dell'ultimo veicolo della colonna.

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