Il farmacista, in quanto non abilitato all'esercizio della professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico - farmacologici prescritti dal medico o da una struttura ospedaliera, avendo piuttosto l'obbligo di attenersi alle ricette del medico stesso, a meno che in esse venga indicata l'assunzione di sostanze velenose.