Sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 28.03.2008, n. 8073.

Il farmacista non risponde dei danni cagionati al cliente dal sovradosaggio del farmaco consegnatogli prescritto dal medico di base.

Il farmacista, in quanto non abilitato all'esercizio della professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico - farmacologici prescritti dal medico o da una struttura ospedaliera, avendo piuttosto l'obbligo di attenersi alle ricette del medico stesso, a meno che in esse venga indicata l'assunzione di sostanze velenose.

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