La Legge finanziaria del 2006 ha trasformato le sanzioni penali previste per la violazione dell'art. 110 TULPS in sanzioni amministrative, lasciando inalterato il regime normativo per quelle comminate in precedenza. I Giudici costituzionali hanno dichiarato incostituzionale la scelta, per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta Costituzionale.
La Consulta si è pronunciata nei termini innanzi esposti dopo che il Tribunale di Pinerolo, il Tribunale di Varese ed il Tribunale di Pescara hanno sottoposto al sindacato del giudizio di legittimità costituzionale la disciplina di diritto intertemporale contemplata dall'art. 1, c. 547, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), relativamente alla depenalizzazione, ad opera della medesima Legge, del trattamento sanzionatorio delle violazioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco.
L'articolo censurato prescriveva, infatti, che per le violazioni sancite dall'art. 110, c. 9, TULPS, commesse anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 266/05, si continuasse ad applicare la normativa vigente al tempo della trasgressione.
La Corte Costituzionale, nell'accogliere le istanze presentate dai Giudici a quibus, ha evidenziato che la predetta previsione normativa rappresentava per l'Ordinamento legislativo italiano una vera e propria eccezione, in quanto per il principio di uguaglianza, stigmatizzato dall'art. 3 Cost., la modifica (in mitius) della Legge penale deve valere anche per il passato. A maggior ragione, rileva la Corte Costituzionale, se il reato viene cancellato così come è avvenuto per la fattispecie prospettata, ove il legislatore ha sostituito la sanzione penale con una sanzione amministrativa.
In virtù di tali canoni di valutazione, i Giudici delle Leggi hanno escluso che la disciplina transitoria contenuta nella norma sottoposta al vaglio del giudizio di conformità costituzionale assolva ad esigenze tali da prevalere sul principio di uguaglianza. La Consulta ha, infatti, così statuito "L'indiscriminata deroga recata dall'art. 1, c. 547, L. 266/05 non è correlata ad interessi di rilievo costituzionale analogo all'interesse che il singolo vanterebbe a non vedersi esposto alle conseguenze penali di condotte oramai punite come mero illecito amministrativo o di condotte non più punite anche ai sensi dell'art. 110, c. 9, del R.D. 773/1931, bensì unicamente secondo le previsioni del codice penale in materia di giochi d'azzardo. Essa, invero, contraddice gli obiettivi della depenalizzazione, rappresentati, in base alla relazione al disegno di legge divenuto legge 266/2005, dalla necessità di assicurare maggiore celerità di definizione dei procedimenti e di demandare l'irrogazione delle sanzioni all'organo con maggiori competenze tecniche nel settore, l'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Sulla base delle esposte argomentazioni la Corte ha dichiarato l'art. 1, c. 547, L. 266/05, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui consente di applicare, per le violazioni di cui all'art. 110, c. 9, RD n 773/1931 (TULPS), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 266/05, le sanzioni penali in corso all'epoca della trasgressione.