La violazione di cui all'art. 186 c. strad. punisce il fatto di "guidare" in stato di ebbrezza, sul presupposto che l'assunzione di alcool, anche a modeste concentrazioni ematiche, compromette le funzioni psico-fisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle perfomances di guida, indispensabili alla sicurezza della circolazione.
La condotta contemplata dall'art. 186 cod. strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare.
Già con l'entrata in vigore della disposizioni di Legge (D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 214, venne modificato l'art. 186 C.d.S., inasprendo la sanzione per chi guidava in stato di ebbrezza e disponendo, contestualmente, che "per l'irrogazione della pena diventasse competente il Tribunale", oggi, grazie al nuovo decreto Legge sulla sicurezza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in vigore a partire dal 27 Maggio 2008, vengono adottate nuove norme rivoluzionarie a tutela della sicurezza stradale.
Il Decreto prevede le seguenti innovazioni:
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la confisca del veicolo nel caso in cui il conducente sia sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente a un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro ( il minimo consentito è 0,5 grammi/l) La confisca non ha luogo se il veicolo appartiene a una persona diversa dal conducente (le vetture confiscate andranno all'asta o saranno utilizzate dalle forze dell'ordina) ;
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la revoca della patente non inferiore ad un anno e, a discrezione del Prefetto, può diventare definitiva, cioè al guidatore non è più consentito guidare, nel caso in cui provochi un incidente mortale mentre conduce un mezzo con tasso alcolico superiore all'1,5 grammi per litro,
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inasprimento delle pene: a) con tasso alcolico accertato tra 0,8 e 1,5 g/l, è prevista la pena dell'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.2000 €; b) con tasso alcolico accertato superiore a 1,5 g/l , è prevista la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno e l'ammenda da 1.550 a 6.000 €.
Inasprimento delle pene anche per chi si rende responsabile del reato di omicidio colposo a seguito di: a) violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena prevista è oggi da 2 a 6 anni di reclusione ; b) violazione delle norme sulla circolazione stradale e in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga , la pena è da 3 a 10 anni di reclusione; c) violazione delle norme sulla circolazione stradale e in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga , ma con più vittime, la pena è la reclusione massima a 15 anni.
Per le lesioni personali colpose, a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale o in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di droga, la pena è oggi la reclusione da 6 mesi a 2 anni per le lesioni gravi, da un anno e 6 mesi a 4 anni per le lesioni gravissime.
Ma quando si può raggiungere un tasso alcolico di 1,5, tanto da essere passibile delle pene previste ?
Sicuramente non esiste una regola infallibile in quanto occorre prendere in considerazione numerose varianti che potrebbero influire sull'alcoltest, a partire dal metabolismo del soggetto. Per fare un esempio pratico, un uomo di circa 24 anni del peso di 75 kg circa , supera tale soglia dopo aver bevuto almeno 4 bicchieri di vino o 2 superalcolici. Nel caso di una donna, il quantitativo di alcol da ingerire, al fine di superare i limiti, sarà inferiore.
Pugno di ferro, quindi, imposto dal nuovo Governo, anche a seguito delle drammatiche recenti vicende, come il caso della giovane coppia di fidanzati vittime dell'ennesimo " sbronzo" di turno. Attualmente al responsabile gli è stato contestato il reato di omicidio colposo ma il PM ha chiesto che venga contestato il reato di omicidio volontario. Il Pm , nell'appello al Riesame, ha chiesto la revoca dell'ordinanza de GIP con il quale è stata disposta la detenzione per omicidio colposo.
Oggi un automobilista ubriaco con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l che provoca un incidente mortale, oltre alla detenzione, alla multa e alla confisca dell'auto, è sottoposto anche alla revoca della patente, revoca minima per un anno con possibilità per il Prefetto di disporre un tempo maggiore,tre anni o cinque. Nei casi più gravi, la revoca potrebbe diventare definitiva, per non parlare della possibilità concreta di dover rispondere del più grave reato di omicidio volontario.