Sentenza Cassazione Civile, Sez. III 16.05.2008 n. 12440
La Cassazione esclude l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del proprietario confinante.
Il proprietario confinante non può esercitare il diritto di prelazione agraria se le aree compravendute, ancorchè non edificabili, siano comunque suscettibili di utilizzazioni economiche (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi, ecc.) non coincidenti con lo sfruttamento agricolo delle stesse.