Quando un minore sia già stato riconosciuto esclusivamente dalla propria madre e, solo successivamente, dal proprio padre, l'aggiunta del cognome paterno, su istanza di quest'ultimo, potrà essere disposta dall'autorità giudiziaria solo qualora l'identificazione del minore stesso con il solo cognome della madre non si sia già eccessivamente radicata nell'ambiente sociale in cui il figlio vive.