Sentenza Cassazione Civile, sez. III, 13.5.2008 n.11903

Il locatore non è tenuto a fornire la prova del caso fortuito o del fatto del terzo per vincere la presunzione di responsabilità in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1575 c.c. quando i difetti non attengono alla struttura originaria della cosa concessa in locazione.

La presunzione di responsabilità del locatore in relazione all'obbligo di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di mantenerla in istato da servire all'uso convenuto secondo quanto dispone l'art. 1575 c.c. , non trova applicazione quando il conduttore imputa al locatore difetti che non attengono alla struttura originaria della cosa locata né sono ricollegabili ad essa.

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