Novità di Legge sui termini di prescrizione in materia assicurativa - legge di conversione n.166 del 27/10/08

La prescrizione in materia assicurativa passa a due anni Con legge di conversione n.166 del 27/10/08 è stato approvato il testo originario del D.L. 134 del 28/08/08 riportante una importante novella all’art. 2952 del Codice civile che è stato modificato nei seguenti termini; “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il diritto su cui si fonda”

Conseguentemente tutti i diritti, sia del ramo danni sia del ramo vita sono, dal giorno successivo a quello della pubblicazione e quindi dal 28/10/2008, soggetti ad un nuovo termine di prescrizione biennale .

Ovviamente vige il principio dei diritti acquisiti, per cui tutte le situazioni per le quali il precedente termine annuale si era già consumato restano governati dalla precedente disciplina e la nuova norma non può sanare situazioni già maturate.

La formulazione del nuovo testo lascia quindi intatto il termine di prescrizione annuale per il solo diritto al pagamento delle rate di premio, che si prescrive in un anno dalle singole scadenze (art 2952 I co. ), modificando tutta la residua disciplina ed uniformandola al termine biennale già previsto per la riassicurazione.

Curioso notare come la norma sia stata inserita in un decreto riportante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, in particolare rivolto ad affrontare il caso Alitalia e non avesse alcuna attinenza con la materia...

Commenti :

marco
Mercoledì 11 febbraio 2009 (14:03:15)
mi sembra tutto assurdo: a)prescrizione del diritto in termini assicurativi, quando matura? secondo l\'interpretazione corrente ad un anno (ora due) dal momento in cui esso può essere fatto valere: nell\'assicurazione di responsabilità civile dalmomento in cui il creditore (danneggiato) presenta la richiesta di risarcimento (e quindi non dall\'acadimento del fatto!) ma nel ramo vita, invece, a totale danno dei beneficiari (ed economico anche del de cuius)la prescrizione decorre dal momento della morte e non dal momento in cui il beneficiario di polizza NON emessa con la clausola del beneficio accettato, può dimostrare di essere venuto a conoscenza del suo diritto. giusto l\'intervento dell\'isvap: ma mai regolamentato!! quindi le compagnie prima, il fondo ora: gode i vantaggi economici derivanti dalla misconoscenza del diritto ma nei rapporti con l\'inps o con l\'inail (assicuratori di stato) vigono i medesimi principi ? e perchè le compagnie non sono obbligate ad informare i beneficiari (acquisendo all\'atto dell\'emissione del contratto i riferimenti anagrafici) dell\'esistenza del contratto stesso ? non si appalesa un arrichimento ingiusto a danno del beneficiario che è terzo nel contratto di assicurazione sulla vita caso morte ? trovo giusto riproporre la domanda: ci sono sentenze di merito/legittimità in favore dei beneficiari terzi nel contratto ma titolari di un diritto sancito da un atto compiuto in vita dal de cuius e che, peraltro, se eseguito nell\'ambito della sua disponibilità non rientra nenche nella successione?
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Lorenzo
Mercoledì 19 novembre 2008 (22:11:59)
La nuova normativa in materia di prescrizione biennale per i diritti derivanti dai contratti di assicurazioni (tranne il pagamento delle rate di premio) mi lascia perplesso perché l'obbligo imposto alle Compagnie di devolvere al Fondo Speciale le somme prescritte dopo due anni trasforma un diritto dell'Impresa (del quale la stessa poteva quindi anche non avvalersi a posteriori) in un obbligo contrariamente a quanto il concetto di prescrizione da sempre esprime... Nella precedente situazione normativa, nei casi di decesso dell'assicurato, l'Isvap aveva sempre invitato caldamente le Compagnie a non far valere il termine di prescrizione poiché il buon senso faceva facilmente comprendere che ad esempio i beneficiari della polizza potevano non sapere di essere tali e scoprirlo solo a distanza di uno, due anni, magari facendo pulizia tra gli effetti personali del defunto: in questi casi la Compagnia non si avvaleva della prescrizione e liquidava il contratto al pervenimento della documentazione da parte degli aventi diritto. Ora ciò non sarà più possibile e la Compagnia dovrà devolvere le somme al Fondo poiché il termine di prescrizione, anche in questi casi, decorre, assurdamente a mio avviso, dalla data del decesso e non dalla data in cui i beneficiari hanno conoscenza di essere titolari del diritto e di poterlo esercitare! Ci sono sentenze di merito/legittimità che forniscono un'interpretazione favorevole ai beneficiari in tali casistiche non certo remote?
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