Conseguentemente tutti i diritti, sia del ramo danni sia del ramo vita sono, dal giorno successivo a quello della pubblicazione e quindi dal 28/10/2008, soggetti ad un nuovo termine di prescrizione biennale .
Ovviamente vige il principio dei diritti acquisiti, per cui tutte le situazioni per le quali il precedente termine annuale si era già consumato restano governati dalla precedente disciplina e la nuova norma non può sanare situazioni già maturate.
La formulazione del nuovo testo lascia quindi intatto il termine di prescrizione annuale per il solo diritto al pagamento delle rate di premio, che si prescrive in un anno dalle singole scadenze (art 2952 I co. ), modificando tutta la residua disciplina ed uniformandola al termine biennale già previsto per la riassicurazione.
Curioso notare come la norma sia stata inserita in un decreto riportante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, in particolare rivolto ad affrontare il caso Alitalia e non avesse alcuna attinenza con la materia...