La Corte di Cassazione investita di alcune annose questioni circa la tematica del risarcimento del danno a seguito di contagio da emotrasfusione ha colto l'occasione per uniformare la giurisprudenza pretorile e ribadire alcuni importanti concetti: 1) equivalenza assoluta tra strutture sanitarie, siano esse private o pubbliche, ai fini della determinazione della responsabilità nei confronti del paziente; 2) natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria con conseguenti riflessi positivi per il paziente che avrà dieci anni di tempo per far valere i propri diritti; 3) autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla condotta posta in essere dal singolo medico. Il paziente potrà richiedere un risarcimento all'ente allorquando sussistano negligenze imputabili alla organizzazione della struttura sanitaria, non dovendo, di contro, necessariamente individuare uno specifico errore del singolo medico. A tale proposito vengono individuati alcuni degli obblighi ricadenti sulla struttura sanitaria "la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni"; 4) circa l'onere della prova, il paziente (presunto danneggiato) dovrà limitarsi a provare l'avvenuto contattato con la struttura sanitaria. Circostanza quest'ultima suffragabile con l'esibizione del certificato del pronto soccorso ovvero, in caso di ricovero, con la produzione della cartella clinica.