L'impugnazione del licenziamento individuale eseguita mediante raccomandata viene considerata tempestiva, ovvero non incorre nella decadenza di cui all'art. 6, legge n. 604 del 1966, qualora la lettera sia consegnata all'ufficio postale entro il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa. Non incide sul computo dei termini decadenziali la circostanza che la raccomandata venga recapitata oltre la scadenza del predetto termine.