Con sentenza del 24/2/2006 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, assolveva un cittadino extracomunitario dal reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato intimatogli dal Questore ritenendo che la giustificazione addotta di non essere stato lo straniero in grado di reperire il denaro sufficiente per espatriare, fosse legittima, avuto riguardo alla precarietà del domicilio, all'assenza di un lavoro stabile ed all'onerosità del viaggio fino al Paese di origine e che la stessa costituisse dunque "giustificato motivo" dell'inadempimento. Avverso tale decisione ricorreva il Procuratore Generale presso la Corte di Appello rilevando che non fosse legittimo come giustificato motivo lo stato di indigenza del cittadino extracomunitario che, entrato clandestinamente nel territorio italiano, era consapevole di non disporre di mezzi di sostentamento. La Suprema Corte cassava con rinvio osservando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la condizione di disagio economico avendo riguardo alla presumibile situazione economica del cittadino clandestino, desumibile sia dai proventi di qualsiasi attività svolta in italia, quanto dal tempo di effettiva e accertata presenza irregolare sul territorio italiano e dalle condizioni personali del suo inserimento sociale, nonché, il presumibile costo del viaggio di rientro nel proprio paese di origine o in qualsiasi altro paese fuori dal territorio italiano.