Sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 8 aprile 2008, n. 9148

I condomini non sono più tenuti a rispondere solidalmente nei confronti dei terzi.

 

Il debito assunto dal Condominio deve essere ripartito pro quota tra tutti i condomini, cosicchè il creditore può soddisfare il proprio diritto rivolgendosi a ciascun condomino limitatamente alla propria quota, non dovendosi più ritenere legittimato a rivalersi per l'intero importo esclusivamente nei confronti di un singolo condomino.

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