Secondo quanto enunciato dalla S.C. nella sentenza in oggetto, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che permette nei contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici) a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere, può essere utilizzata non soltanto con riferimento alle obbligazioni principali che derivano dal contratto, ma anche con riferimento alle obbligazioni collaterali del contatto, come l'obbligo di correttezza delle parti, di collaborazione nell'adempimento e di informazione.Sostanzialmente la S.C. ha ampliato la casistica del possibile utilizzo dell'eccezione di inadempimento.