Cassazione penale, sez. I sentenza 11.04.2006 n. 1331

Furto militare d'uso. Chi effettua abusivamente comunicazioni telefoniche mediante apparecchio dell'amministrazione militare non risponde di uso arbitrario dell'apparecchio telefonico , bensì di appropriazione di energia , formata di impulsi elettronici , di cui l'amministrazione militare ha la disponibilità per l'utenza telefonica .

La giurisprudenza ha affermato che, nel caso in cui il pubblico ufficiale che dispone dell'utenza telefonica militare per ragioni di servizio la utilizzi per effettuare chiamate per uso esclusivo personale, il fatto delittuoso si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio, bensì nell'appropriazione di energia formata da impulsi elettronici.

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