Cassazione penale, sez. IV sentenza 05.05.2008 n. 17650

Sanzione amministrativa della sospensione della patente. La sospensione della patente di guida è disposta dal giudice ordinario anche nel caso in cui la sanzione sia già stata disposta in via cautelare e provvisoria dal Prefetto.

Il Giudice ordinario ha competenza ad applicare, in caso di condanna o patteggiamento della pena, la sanzione amministrativa accessoria prevista per alcune violazioni al codice della strada e, nel caso in cui sia stata irrogata tale sanzione anche in via cautelare dal Prefetto, i due periodi di sospensione non saranno cumulabili ma sussisterà l'obbligo di provvedere alla detrazione del periodo di sospensione eventualmente presofferto.

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