Cassazione penale, sez. IV sentenza 30.04.2008 n. 17481

Responsabilità del conducente in materia di circolazione stradale. L'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente degli altri utenti purchè rientri nei limiti della prevedibilità.

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ( art. 140 c.d.s.). A tale regola generale di prudenza e diligenza si aggiunge anche l'obbligo di preoccuparsi dei possibili e potenziali comportamenti imprudenti delle terze persone.

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