Per la configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis non è richiesto, nè che la riproduzione del software sia finalizzata al commercio, nè il dolo specifico del fine di lucro, essendo sufficiente il fine di trarne semplice profitto. Il ricorrente lamentava di non aver riprodotto illecitamente il software al fine di commercio ma di averne abusivamente utilizzato per esclusivi fini professionali, pertanto, riteneva di andare esente da responsabilità penale o comunque di dover rispondere di reato diverso, ex art. 174 ter comma 1 l. 633/41, che punisce con la sola sanzione amministrativa l'abusivo utilizzo di prodotti informatici, privi di licenza, per uso professionale.