In difetto del ricorso del P.M., e sulla scorta del divieto della reformatio in peius, quale principio generale operante anche nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, quest'ultima non può, in sede di legittimità, correggere l'errore nella quantificazione della pena in cui sia incorso il Giudice di prime cure che, con una erronea valutazione, ha determinato la pena in modo illegale.