Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 898/70 in materia di divorzio, così come successivamente modificata ed integrata, allorchè, successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, la situazione economica dell'uno o dell'altro dei coniugi ovvero di entrambi sia mutata, sì da ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno periodico in favore del coniuge più debole, la relativa domanda può essere proposta da ques'ultimo anche se precedentemente non proposta o addirittura rigettata.