Cassazione Civile Sez. I 21 maggio 2008 n. 13059

Può sempre essere chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, anche se non domandato o addirittura negato in sede di sentenza di divorzio.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 898/70 in materia di divorzio, così come successivamente modificata ed integrata, allorchè, successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, la situazione economica dell'uno o dell'altro dei coniugi ovvero di entrambi sia mutata, sì da ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno periodico in favore del coniuge più debole, la relativa domanda può essere proposta da ques'ultimo anche se precedentemente non proposta o addirittura rigettata.

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