Cassazione Civile Sez. III 18 giugno 2008 n. 16559

La separazione dei coniugi non determina di per sé il venir meno del comodato dell'immobile adibito a residenza familiare, concesso da terzi proprio a tale scopo.

Qualora l'immobile venga concesso in godimento gratuito affinchè vi si stabilisca un nucleo familiare, senza determinazione di durata, l'eventuale crisi matrimoniale, definita mediante una separazione giudiziale o consensuale, con cui venga disposta l'assegnazione della casa stessa al coniuge convivente con i figli, non determina di per sé l'obbligo per il coniuge assegnatario di restituire l'immobile al comodante, se non in caso di sopravvenienza di un grave ed imprevisto bisogno di quest'ultimo.

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