La Corte era stata investita di 2 casi simili promossi dai Giudici di pace di Montepulciano e di Pavullo nel Frignano; in entrambi i casi i giudici rimettenti avevano ritenuto di sollevare la questine di costituzionalità dell'art 141 Cod. Ass.ni sotto diversi profili, lamentando:
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una violazione delle disposizioni comunitarie che (v. da ultima Direttiva 2005/14/CE del 11/05/05) impongono agli stati membri di garantire ad un soggetto danneggiato in un sinistro stradale di poter agire con azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile
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che il legislatore avesse operato in eccesso di delega, non prevedendo la legge delega una totale stravolgimento dei principi generali attinenti le modalità di risarcimento del danno
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una violazione del diritto di difesa del trasportato , che non potrebbe agire verso il responsabile , a differenza di ciò che accade nella normalità dei casi ( presunta violazione art 3 Cost.) e infine una violazione dei diritti dell'assicuratore del vettore che non vedrebbe del tutto garantito il diritto di difesa non disponendo degli elementi necessari a provare la responsabilità di eventuali altri coinvolti (art 24 Cost.)
A tali dubbi la Corte risponde con una ordinanza nella quale , pur dichiarando manifestamente infondata la questione, afferma che la norma va interpretata in senso costituzionalmente corretto. Ed in particolare nel senso che la nuova disciplina di cui all' art 141 non può essere intesa come esclusiva ma come integrativa rispetto alla normale procedura degli artt.2043 e 2054 C.C.
Si tratterebbe in sostanza di un rafforzamento della posizione del trasportato, considerato soggetto debole, che lo legittima ad agire, secondo sua scelta e convenienza, sia verso il vettore - rectius, l'assicuratore del vettore, sia verso il responsabile civile ed il suo eventuale assicuratore.
Benchè non se ne faccia, come è ovvio alcun riferimento nell'ordinanza, il principio, come è evidente risulta applicabile, più in generale, a tutta la disciplina del c.d. risarcimento diretto, discendente dalle disposizioni dell'art 149 Cod. Assni, e rischia di scardinare un sistema, tuttora in fase di consolidamento, che ha creato nei mesi scorsi non pochi problemi a compagnie e danneggiati.
Rendere il tutto facoltativo rischia di creare grande confusione ed incertezza sulla individuazione dei soggetti tenuti al risarcimento, con conseguente allungamento dei tempi e conseguente probabile rialzo dei costi.
Non resta che osservare quali conseguenze pratiche avrà la decisione della Corte e quali strade seguirà la prassi in un settore che continua a non trovare uno stabile assetto.